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[1]Ai corsi temporanei speciali, della durata massima di 15 giorni di lezioni ed esercitazioni, possono essere ammessi contadini di eta' non inferiore a 14 anni.

[2]A quelli generali, i quali possono avere la durata massima di giorni 30 di lezioni e relative esercitazioni, saranno ammessi contadini, della eta' di 14 a 25 anni, e di preferenza gli orfani di guerra o della rivoluzione fascista, i figli dei decorati al valor militare o dei mutilati, i figli degli iscritti al Partito Nazionale Fascista o alle Associazioni sindacali e gli iscritti nelle avanguardie fasciste.

[3]Al termine di ciascun corso, a coloro che lo hanno frequentato assiduamente e con profitto, verra' rilasciato, dopo la prova, un attestato, a firma del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura della provincia e del tecnico che ha svolto il corso.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-12-13;2885~art3 · fonte del testo

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