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[1]Potranno essere accolti nei Poderi giovani contadini dell'eta' di 14 a 17 anni che abbiano assolto gli studi elementari del corso esistente nel luogo di domicilio abituale dell'allievo, nel numero massimo di trenta per ciascun Podere.
[2]Il periodo di addestramento ha la durata di due anni solari, colla sospensione temporanea di un mese durante l'inverno.
[3]Ai giovani che hanno seguito per l'intero biennio l'addestramento presso un Podere e hanno superato le prove finali verra' rilasciato uno speciale attestato.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
