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L'istruzione professionale dei contadini e' affidata alle Cattedre ambulanti di agricoltura, che la impartiscono a mezzo del loro personale tecnico, sotto la vigilanza e l'indirizzo, ciascuna del direttore della Cattedra, con corsi temporanei, di carattere eminentemente pratico e applicativo locale.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
