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[1]Sono istituite 100 borse di studio di annue L. 1200 ciascuna, e 200 di annue L. 2500 ciascuna, da conferirsi agli alunni maschi che frequentano i Regi istituti magistrali, in ragione di un terzo in favore di quelli inscritti al corso inferiore e di due terzi in favore di quelli inscritti al corso superiore.
[2]E' inoltre istituito nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione un fondo annuo di L. 380,000 per posti gratuiti nei Convitti tenuti da Provincie, Comuni o da enti aventi personalita' giuridica, da assegnare ad alunni maschi dei locali Regi istituti magistrali.
[3]Le norme per il conferimento delle borse di studio e dei posti gratuiti suddetti saranno stabilite dal regolamento.
Testo in vigore dal 27 luglio 1929 al 29 gennaio 1946
