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[1]Agli alunni maschi delle classi del corso superiore dei Regi istituti magistrali e' accordato, con le modalita' che saranno stabilite nel regolamento, l'esonero totale dal pagamento delle tasse di immatricolazione, di frequenza e di abilitazione, sempre che non siano ripetenti e nell'anno precedente abbiano riportato non meno di otto decimi per la condotta quali allievi dello stesso Istituto o di altri Istituti Regi o pareggiati.
[2]Agli alunni indicati nel precedente comma e', inoltre, accordato il rimborso delle tasse di frequenza che essi abbiano pagate nella 4ª classe del corso inferiore di un Regio Istituto magistrale, sempreche' essi si trovassero, al momento della frequenza della detta 4ª classe, nelle condizioni previste nel precedente comma.
[3]Salvo il disposto del precedente comma, agli alunni maschi delle classi del corso inferiore ed alle alunne delle classi del corso inferiore e superiore dei Regi istituti magistrali continuano ad applicarsi le norme comuni vigenti circa l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche.
[4]Restano inoltre ferme, anche per gli alunni dei Regi istituti magistrali, le disposizioni vigenti riguardanti l'esonero dalle tasse scolastiche a favore di speciali categorie di alunni degli Istituti d'istruzione media.
Testo in vigore dal 27 luglio 1929 al 29 gennaio 1946
