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Nei corsi superiori di alcuni Istituti magistrali il Ministro per la pubblica istruzione puo' aggiungere, a tutti gli effetti scolastici, agli insegnamenti prescritti dall'art. 55 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 quello dell'agraria e computisteria rurale.
Testo in vigore dal 27 luglio 1929 al 9 maggio 2025
