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[1]All'art. 1 del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 609, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 509, e' aggiunto il seguente comma:
[2]«L'Istituto ha facolta' di concedere non piu' di cinque alloggi ai propri impiegati».
Testo in vigore dal 19 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
