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[1]L'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e' autorizzato a costruire case nella Colonia della Somalia, fino all'importo massimo di tre milioni di lire, avvalendosi della somma assegnatagli in virtu' del R. decreto 27 gennaio 1927, n. 90.

[2]L'Istituto potra' estendere la sua attivita' anche nelle altre Colonie, per la costruzione di case entro i limiti di spesa da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

[3]In ciascuna Colonia il governatore ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza dell'Istituto nazionale.

[4]Le norme per l'esecuzione del presente articolo saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le colonie.

Testo in vigore dal 19 luglio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-07-08;1174~art4 · fonte del testo

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