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[1]Gli enti autorizzati a finanziare l'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali hanno facolta' - anche prima della formale concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti - di versare in tutto o in parte le somme consentite, in conto corrente presso un Istituto pubblico di credito designato dall'Istituto nazionale mutuatario, con l'assenso del Ministro per le finanze, che determinera' anche il saggio d'interesse.
[2]L'importo complessivo dei depositi in conto corrente non potra' eccedere la somma di quindici milioni.
[3]Il conto corrente sara' intestato all'Istituto nazionale e la Cassa depositi e prestiti, mano mano che disporra' i pagamenti sui mutui concessi, dopo la prestazione delle prescritte garanzie, eseguira' nell'interesse dell'Istituto medesimo i prelevamenti per corrispondente somma, facendone versare l'ammontare alla tesoreria centrale ovvero alla competente sezione di Regia tesoreria provinciale.
[4]Con decorrenza dalla data del versamento in conto corrente la Cassa depositi e prestiti accreditera', per ciascun mutuo concesso, a favore dell'ente finanziatore, gli interessi al tasso di concessione del mutuo stesso, da capitalizzarsi, alla fine di ogni anno, a termine dell'art. 5 del R. decreto-legge 25 ottobre 1926, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.
[5]Gli interessi spettanti sul conto corrente a favore dell'Istituto nazionale saranno, dall'Istituto di credito correntista, versati all'ente finanziatore a diminuzione degli interessi da capitalizzarsi ai sensi del disposto dal precedente comma.
Testo in vigore dal 19 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
