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[1]La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere - ratizzandoli in due anni - mutui all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, per l'ammontare di quindici milioni, all'interesse del 6 per cento all'anno, ammortizzabili in cinquant'anni.

[2]Detta cifra e' da calcolare in conto della somma di lire cinquecento milioni. di cui all'art. 32 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263.

[3]Per quanto non regolato dal presente articolo, si applicano, agli indicati mutui per l'importo di quindici milioni, le disposizioni vigenti per quelli che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Testo in vigore dal 19 luglio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-07-08;1174~art2 · fonte del testo

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