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[1]L'autorizzazione conferita agli Istituti di credito fondiario, con l'art. 1 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1497, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 934, di concedere mutui in cartelle fondiarie all'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali, e' estesa agli Istituti stessi per la concessione di mutui in contanti.
[2]Il saggio d'interesse di detti mutui in contanti, ai quali sono applicabili le disposizioni degli articoli l, 2, 3, 4 e 7 del citato Regio decreto, non potra' superare il 6 per cento.
Testo in vigore dal 19 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
