Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'autorizzazione conferita agli Istituti di credito fondiario, con l'art. 1 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1497, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 934, di concedere mutui in cartelle fondiarie all'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali, e' estesa agli Istituti stessi per la concessione di mutui in contanti.

[2]Il saggio d'interesse di detti mutui in contanti, ai quali sono applicabili le disposizioni degli articoli l, 2, 3, 4 e 7 del citato Regio decreto, non potra' superare il 6 per cento.

Testo in vigore dal 19 luglio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-07-08;1174~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari