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[1]Le somme disponibili sul capitolo 93-bis del bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1902 903, e sui capitoli 112, 108. e 116 rispettivamente per gli esercizi 1903-904 1904-905 e 1905-906; e gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli per l'esercizio corrente e per quelli successivi, saranno versati alla Cassa dei depositi e prestiti per essere accantonati e messi a frutto a cura della Cassa stessa e servire al pagamento delle quote di concorso dello Stato al trattamento di riposo del personale insegnante e amministrativo delle scuole industriali e commerciali, mediante assicurazioni popolari di rendite vitalizie.
[2]Sulle somme stesse sara' anche provveduto al pagamento delle quote di concorso dello Stato per le assicurazioni operaie alla Cassa nazionale di previdenza del personale di servizio delle scuole predette per tutto il tempo che il personale stesso rimarra' in servizio.
[3]Il concorso dello Stato alle assicurazioni per il personale delle scuole industriali e commerciali non potra' essere superiore alla meta' delle quote occorrenti alle assicurazioni stesse.
[4]Il personale e le singole scuole concorreranno alle assicurazioni di cui sopra, secondo le norme da stabilire con speciale regolamento.
Testo in vigore dal 10 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
