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[1]La riforma d'Istituti esistenti e la fondazione di nuovi saranno fatte con decreto Reale, su proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, entro i limiti degli stanziamenti in bilancio dei fondi all'uopo necessari, quando siano richieste da particolari necessita' economiche dei luoghi, e quando gli enti locali abbiano consentito e con regolari deliberazioni assicurati i' rispettivi contributi annuali fissi e provveduto a convenienti locali per la scuola, per i laboratori e per le officine, obbligandosi alla manutenzione dell'edificio, alla fornitura dell'acqua, al riscaldamento ed alla illuminazione.
[2]Il contributo governativo non potra' essere maggiore dei due terzi della spesa per l'impianto e per il mantenimento annuale delle singole scuole.
Testo in vigore dal 10 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
