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[1]Per gli incoraggiamenti, di cui all'articolo precedente, e' inscritta in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1930-1931, la somma di L. 3.000.000, che sara' prelevata dal fondo di integrazione costituito, a norma del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, presso la Cassa depositi e prestiti, con i proventi della addizionale governativa sul consumo delle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra, e sara' versata ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.
[2]Il Ministro per le finanze ha facolta' di provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.
[3]Il suddetto stanziamento sara' ripetuto in ciascuno dei quattro esercizi finanziari successivi fino all'esercizio 1934-1935, subordinatamente alle disponibilita' del fondo di integrazione, e con le norme di cui al comma precedente.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 6 gennaio 1931 - Anno IX
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Acerbo - Mosconi - Bottai.
[8]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1931 al 19 agosto 1937
