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[1]Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste promuovera' nei modi che saranno stabiliti con decreto da emanarsi di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, incoraggiamenti a favore di associazioni di viticultori per l'impianto nei maggiori centri vinicoli, di cantine sociali, di stabilimenti cooperativi per l'utilizzazione razionale dei sottoprodotti della vinificazione, nonche' di enopolii cooperativi, ai fini della piu' perfetta organizzazione della produzione e del collocamento del prodotto.

[2]Tali benefici potranno anche essere concessi agli stabilimenti cooperativi gia' esistenti, per l'ampliamento e la migliore attrezzatura di cui abbisognino.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1931 al 19 agosto 1937

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-01-06;22~art1 · fonte del testo

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