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[1]Gli agenti passati in conformita' del precedente articolo alla dipendenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, saranno inscritti al nuovo Istituto di previdenza, creato con la legge 29 marzo 1900, n. 101.
[2]Il tempo impiegato in servizio delle ferrovie esercitate dalla Societa' Veneta potra' essere valutato nel periodo di compartecipazione a sensi dell'art. 56 dello statuto approvato col R. decreto 31 gennaio 1901, n. 70.
[3]La Societa' Veneta versera' all'Istituto, per conto degli agenti e agli effetti del disposto dell'art. 56 dello statuto precitato, la somma costituente la loro partita individuale, liquidata al 30 giugno 1906 in base alle disposizioni che regolano le rispettive istituzioni di previdenza.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 28 giugno 1906.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]E. Gianturco.
[8]Visto, il guardasigilli: Gallo.
Testo in vigore dal 29 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
