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[1]Il personale stabile ed in prova al servizio della Societa' Veneta al 30 giugno 1906, il quale si trovava al 16 marzo 1906 addetto all'esercizio locale delle tre linee indicate al precedente art. 1, sara' col 1° luglio 1906, previa domanda individuale del personale stesso, passato alla dipendenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, con i propri obblighi e diritti, stipendio o paga e competenze accessorie, di cui godeva al 16 marzo 1906, salvo all'Amministrazione stessa di stabilirne le qualifiche.
[2]Analogamente sara' passata alla dipendenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato una parte del personale stabile e in prova addetto agli uffici centrali della Societa' Veneta e di quello addetto al servizio locale promiscuo delle tre linee di proprieta' dello Stato e delle altre esercitate dalla Societa' stessa.
[3]Una Commissione, composta di due delegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di due delegati della Societa' Veneta, con un presidente nominato dal ministro dei lavori pubblici, procedera' all'accertamento del personale in servizio locale delle tre linee, a sensi del 1° comma del presente articolo, all'esame delle domande e al riparto del personale degli uffici centrali e di servizio promiscuo di cui al secondo comma.
[4]L'operato di questa Commissione sara' definitivo ed irrevocabile.
Testo in vigore dal 29 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
