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Il Governo e' autorizzato ad emanare le norme concernenti le modalita' di esecuzione della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo seguente. Le operazioni di cui all'art. 1 si effettueranno a cura dell'Istituto centrale di statistica e la spesa sara' tutta a carico del bilancio dello Stato.

Testo in vigore dal 8 maggio 1951 al 6 settembre 1952

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