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[1]E' data facolta' al Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, di determinare con apposito regolamento le norme occorrenti per l'esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 13 luglio 1905.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]L. Bianchi.
[6]Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 24 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
