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[1]Per la gestione dell'assegno e del credito, di cui all'articolo precedente, ciascuna delle tre Universita' siciliane e' costituita in ente morale, sotto la sorveglianza del ministro della pubblica istruzione.
[2]La destinazione delle somme sopraindicate sara' fatta dal ministro della pubblica istruzione, nel limite degli scopi segnati dal detto decreto prodittatoriale, sentito il parere del Consiglio superiore per la pubblica istruzione, sulle proposte delle rispettive Universita'.
Testo in vigore dal 24 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
