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[1]In relazione a quanto fu disposto dal decreto prodittatoriale 19 ottobre 1860, n. 274, in favore delle Universita' siciliane, verra' stanziato nel bilancio dello Stato a principiare dall'esercizio 1905-906, uno speciale assegno fisso di L. 40,000 per l'Universita' di Palermo, di L. 20,000 per l'Universita' di Catania e di L. 20,000 per l'Universita' di Messina.
[2]Fatta poi deduzione del capitale di questo assegno e tenuto conto della spesa gia' erogata dallo Stato, pei fini segnati dal detto decreto prodittatoriale, il credito residuale derivante dal decreto stesso viene liquidato in L. 2,675,342.69; cioe' L. 1,214,688.14 dovute all'Universita' di Palermo; L. 651,760.04 dovute all'Universita' di Catania e L. 808,894.51 dovute all'Universita' di Messina.
[3]Il pagamento dei crediti residuali liquidati a favore delle Universita' predette nelle somme indicate nel comma precedente verra' effettuato, per ciascuna di esse, in nove annue rate uguali; e a tale effetto in ciascuno degli esercizi dal 1906 al 1907, al 1914-1915 verra' stanziata nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica la somma di L. 297,260.30.
Testo in vigore dal 24 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
