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Per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, compreso l'appalto, il Ministero dei lavori pubblici puo' valersi, oltre che degli uffici del Genio civile, degli Istituti per le case popolari e della prima Giunta U.N.R.R.A.-Casas. Il rimborso delle spese generali della progettazione, direzione, sorveglianza ed assistenza al collaudo oltre che per le espropriazioni effettuate dagli Istituti per le case popolari e dalla prima Giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas e' commisurato a non piu' del 3 per cento dell'importo netto degli acconti e delle rate di saldo a favore degli appaltatori. Tale misura puo' essere variata con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro. Il collaudo dei lavori e' disposto dal Ministero dei lavori pubblici.

Testo in vigore dal 16 agosto 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-08-09;640~art4 · fonte del testo

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