Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 agosto 1954 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Gli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo precedente sono iscritti, per ogni esercizio finanziario, in apposito capitolo di bilancio, da gestirsi dall'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici. Al pagamento degli acconti alle imprese appaltatrici e alle spese per forniture e lavori in economia, il Ministero puo' provvedere con aperture di credito intestato ai dirigenti degli Uffici del genio civile. Al pagamento dei saldi provvedera', invece, l'Amministrazione centrale dei lavori pubblici con mandati a favore dei creditori.

Testo in vigore dal 16 agosto 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-08-09;640~art19 · fonte del testo

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