Art. 17 — Valutazione del servizio ai fini dell'inquadramento del personale di cui all'art. 16

Ai fini dell'inquadramento di cui al precedente articolo, e' valutato il servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato o degli Enti ai quali furono demandati i servizi scolastici di educazione fisica, nonche' il servizio prestato in qualita' di incaricato o supplente con nomina annuale nell'intervallo tra la cessazione dal servizio e la data del 1° ottobre 1916.

Testo vigente dal 6 marzo 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-02-07;88~art17 · fonte del testo

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