Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Provvedimenti per l'educazione fisica
Legge 7 febbraio 1958, n. 88
- Aggiornato al
- 17 maggio 1990
- Articoli
- 29
- Versioni storiche
- 34
Titolo I — Ordinamento dell'educazione fisicaartt. 1-11
- Art. 1Organizzazione dell'insegnamento
- Art. 2Ai fini di cui al precedente articolo la scolaresca di ciascuna scuola o istituto e'…
- Art. 3Esoneri dalle lezioni
- Art. 4Voto di educazione fisica negli Istituti magistrali
- Art. 5Palestre ed impianti sportivi
- Art. 6Sussidi
- Art. 7Organizzazione dei servizi centrali
- Art. 8Ispettorato centrale
- Art. 9Servizi periferici
- Art. 10Personale subalterno per i servizi di educazione fisica
- Art. 11Tassa di educazione fisica
Titolo II — Ruolo organico degli insegnanti di educazione fisicaartt. 12-21
- Art. 12Ruolo organico degli insegnanti di educazione fisica
- Art. 13Costituzione delle cattedre
- Art. 14Abilitazione e concorsi
- Art. 15Il ruolo transitorio dei professori di educazione fisica di cui al decreto legislativo…
- Art. 16Insegnanti collocati a riposo prima del compimento del normale limite di età e di servizio
- Art. 17Valutazione del servizio ai fini dell'inquadramento del personale di cui all'art. 16
- Art. 18Decorrenza degli effetti economici e del trattamento di quiescenza
- Art. 19Versamenti all'erario inerenti al trattamento di quiescenza
- Art. 20Insegnanti di scuole passate allo Stato
- Art. 21Riammissione in servizio
Titolo III — Istituti superiori di educazione fisicaartt. 22-29
- Art. 22L'Istituto superiore di educazione fisica, con sede in Roma, e gli altri Istituti…
- Art. 23L'Istituto superiore di educazione fisica ha uno statuto che, salvo quanto disposto nella…
- Art. 24Il corso di studi degli Istituti superiori di educazione fisica e' triennale. Al termine…
- Art. 25L'Istituto superiore di educazione fisica, con sede in Roma, sostituisce le Accademie di…
- Art. 26L'Istituto superiore di educazione fisica di Roma ha l'uso gratuito degli immobili gia'…
- Art. 27E' riconosciuta, ad ogni effetto, la validita' dei corsi indetti in via provvisoria…
- Art. 28L'ente o gli enti morali promotori dell'istituzione di un istituto superiore pareggiato…
- Art. 29Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto nell'importo…
