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E' autorizzato l'aumento dei limiti d'impegno, di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1965, per provvedere alla integrazione di contributi in annualita' gia' concessi per la costruzione di alloggi popolari in corso di realizzazione o gia programmati ma non ancora iniziati. Per le societa' cooperative l'integrazione di cui al comma precedente e' limitata ai progetti ammessi a contributo ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 195. Le annualita' occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dai commi precedenti saranno stanziate negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1965 e fino al 1999.

Testo in vigore dal 6 aprile 1965 al 12 agosto 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-03-29;218~art2 · fonte del testo

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