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[1]Saranno esenti da qualsiasi diritto, salvo la tassa di bollo:
- a)i certificati ed estratti catastali richiesti dai notai, cancellieri, uscieri e altri pubblici funzionari, per la redazione degli atti nei quali intervengono, o per essere allegati agli atti stessi, a' sensi dell'articolo 3;
- b)gli estratti di mappa da prodursi come tipo di frazionamento, a' sensi dell'articolo 4;
- c)gli estratti di mappa e gli atti per il collegamento tra il vecchio e il nuovo catasto, a' termini dell'articolo 5.
[2]Uno dei due esemplari della domanda di collegamento, di cui all'articolo 5, sara' pure esente dalla tassa di bollo.
[3]Le riproduzioni dei fogli di mappa, eseguite e messe in vendita a cura dello Stato, saranno assoggettate agli ordinari diritti ed alle tasse di bollo solamente quando debbano servire, per un qualunque uso pubblico, come copie od estratti autentici delle mappe.
Testo in vigore dal 16 luglio 1901 al 13 agosto 1905
