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[1]Quando avviene il frazionamento di una particella, deve dalle parti esser prodotto, insieme con i documenti per l'esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale e da firmarsi da un ingegnere, geometra o perito agrimensore e dalle parti, o, per esse, da persona dalle medesime parti delegata, la quale potra' essere anche il tecnico incaricato della redazione del tipo.
[2]Se il tipo non fosse prodotto, o se quello presentato non fosse regolare, si provvedera' d'ufficio al suo rilevamento sul terreno, a spese delle parti.
Testo in vigore dal 16 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
