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L'attivazione del nuovo catasto, ordinato dalle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, e l'applicazione ai nuovi estimi dell'aliquota dell'8,80 per cento, avranno effetto anche nelle provincie che non hanno domandato l'acceleramento, quando siano compiute in ciascuna di esse le operazioni catastali.
Testo in vigore dal 16 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
