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[1]I premi per la motoaratura ordinaria e per la semina a macchina, di cui agli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, e al R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 55, saranno corrisposti per le arature e le semine a macchina effettuate a tutto il 31 dicembre 1928 e sempreche' le regolari domande di assegnazione del premio siano prodotte al Ministero dell'economia nazionale non oltre il decimo giorno dalla pubblicazione della presente legge.
[2]Lo stanziamento del capitolo 158 dello stato di previsione del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1928-29 e' aumentato di L. 450,000 e di ugual somma e' diminuito, per lo stesso esercizio finanziario, lo stanzia mento del capitolo 99.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 27 giugno 1929 - Anno VII
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Mussolini - Martelli - Mosconi.
[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 12 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
