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E' data facolta' ai Comuni di applicare una imposta a carico di coloro che occupano, a qualsiasi titolo, appartamenti con un numero di vani di abitazione, esclusi i servizi, eccedente le necessita' del complesso familiare. L'imposta sara' applicabile sino al 31 dicembre 1955 ed il provento sara' destinato ad incremento del fondo per l'esecuzione del piano nel Comune che applica il tributo. Con separato provvedimento di legge saranno fissati i caratteri dell'imposta, i termini di riscossione, il limite massimo delle aliquote ed il rapporto tra il numero dei vani, la composizione e le esigenze del complesso familiare.

Testo in vigore dal 7 marzo 1949 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1949-02-28;43~art6 · fonte del testo

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