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L'assegnatario potra' stipulare con Istituti di assicurazione una polizza di assicurazione sulla vita umana, che comprenda anche il rischio di invalidita' assoluta e permanente, per la durata massima di 25 anni. Le condizioni di polizza dovranno prevedere che, in caso di premorienza o di invalidita' assoluta e permanente dell'assegnatario, l'Istituto assicuratore si sostituisca all'assegnatario medesimo nell'obbligo di corrispondere le rate ancora a scadere fino al termine dei 25 anni, rimanendo liberati da tale onere l'assegnatario o i suoi aventi causa.

Testo in vigore dal 7 marzo 1949 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1949-02-28;43~art18 · fonte del testo

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