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[1]E' data facolta' alle Commissioni granarie provinciali di determinare, nella propria Provincia, zone ove l'incremento della coltura cerealicola ed in genere alimentare e' necessariamente subordinato ad una diversa sistemazione colturale, la quale essenzialmente richieda taluni lavori di sistemazione agraria.

[2]La determinazione delle zone, fatta dalle suddette Commissioni provinciali, sara' sottoposta all'approvazione del Comitato permanente per il grano.

Testo in vigore dal 1 luglio 1927 al 19 aprile 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-16;1042~art1 · fonte del testo

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