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[1]Il Ministro per le finanze e' autorizzato a provvedere con propri decreti, a quanto possa occorrere per l'attuazione della presente legge e per le conseguenti variazioni nel bilancio dello Stato.
[2]La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 15 maggio 1939-XVII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - CIANO - DI REVEL - GUARNERI
[7]Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Testo in vigore dal 12 giugno 1939 al 7 giugno 1956
