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[1]Chiunque utilizzi, in contrasto con l'art. 3 della presente legge, le somme rimesse, e' passibile di una pena pecuniaria in misura non superiore al valore delle rimesse indebitamente utilizzate, senza pregiudizio di tutte le altre sanzioni stabilite dalle vigenti disposizioni legislative.

[2]I trasgressori sono altresi' tenuti alla restituzione del premio non dovuto.

[3]Le pene pecuniarie di cui al presente articolo saranno inflitte dal Ministro per gli scambi e per le valute secondo le norme stabilite dai Regi decreti-legge 12 marzo 1938-XVI, n. 794, e 5 dicembre 1938-XVII, n. 1928, riguardanti le repressioni e le violazioni delle leggi valutarie.

Testo in vigore dal 12 giugno 1939 al 7 giugno 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-05-15;764~art7 · fonte del testo

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