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Alle ricevute, agli atti ed ai documenti in genere concernenti le operazioni contemplate dalla presente legge sono estese le esenzioni fiscali di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 20 marzo 1936-XIV, n. 410, e al R. decreto-legge 24 luglio 1930-XIV, n. 1453.
Testo in vigore dal 12 giugno 1939 al 7 giugno 1956
