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[1]Le somme sulle quali e' concesso il premio preveduto, dagli articoli precedenti non devono essere destinate al pagamento di merci o di servizi, ne' a rimborso di debiti di qualsiasi natura; la loro rimessa non deve dar luogo alla costituzione di debiti a favore di nominativi residenti all'estero.
[2]Le somme medesime non possono essere utilizzate per versamenti in conto corrente o depositi in contanti o in titoli, presso istituti bancari, a favore di nominativi residenti all'estero.
Testo in vigore dal 12 giugno 1939 al 7 giugno 1956
