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Per la corresponsione del premio di cui al precedente articolo, la divisa estera trasferita sara' convertita in lire italiane al cambio speciale che sara' determinato dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, previa approvazione del Ministro per le finanze, in base alla valutazione della divisa estera stessa, con un premio sul corso ufficiale della Borsa di Roma.
Testo in vigore dal 12 giugno 1939 al 7 giugno 1956
