Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 giugno 1939 al 7 giugno 1956. Leggi il testo vigente →
[1]L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e' autorizzato a concedere, per conto del Regio Tesoro, un premio sulle somme in divisa estera trasferite in Italia e Possedimenti:
[2]- senza limitazione di cifra, quando le somme appartengono a cittadini italiani che rimpatriano definitivamente sia che il trasferimento avvenga mediante assegni o banconota in valuta estera portati dagli stessi rimpatriandi, sia, che esso abbia luogo mediante ordini di versamento o rimesse a mezzo banca;
[3]- con le limitazioni che saranno fissate dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, previa approvazione del Ministro per le finanze, quando tali somme, trasferite mediante ordini di versamento o rimesse a mezzo banca per conto di cittadini residenti all'estero, siano destinate a favore di cittadini italiani residenti in Italia o nei Possedimenti, o di Enti italiani che si propongono fini assistenziali, di educazione o simili, stabiliti in Italia o nei Possedimenti.
Testo in vigore dal 12 giugno 1939 al 7 giugno 1956
