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[1]L'esercizio dell'Azienda patrimoniale istituita ai sensi dell'art. 1 sara' affidato ad una societa' commerciale sotto la vigilanza ed il controllo della Direzione generale del Demanio, e con la compartecipazione dello Stato agli utili della gestione.

[2]In particolari contingenze, ad insindacabile giudizio del Ministro per le finanze, l'esercizio potra' essere gestito direttamente dalla detta Direzione generale a mezzo di apposito gestore governativo, il quale, nell'espletamento delle sue funzioni, avra' le responsabilita' e le incompatibilita', dei funzionari dello Stato.

[3]Il Ministro per le finanze, ai fini del primo comma, e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con le Societa' concessionarie, sentito il Consiglio di Stato, e ad apportarvi le modificazioni che si rendessero necessarie durante il corso della concessione.

Testo in vigore dal 14 giugno 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-05-29;775~art9 · fonte del testo

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