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[1]Al comune di Acqui sono estese le disposizioni dell'articolo 4 della legge 2 luglio 1929, nn. 1151-1803, con le seguenti modificazioni al comma secondo dell'articolo stesso:
[2]«Il Comitato di amministrazione di cui all'art. 8 e', costituito dal podesta' o da un suo delegato; da un rappresentante del Regio demanio nominato dal Ministro per le finanze; e da un rappresentante del competente Ente provinciale per il turismo. Interverra' alle adunanze del comitato, con voto deliberativo, il gestore governativo della Azienda demaniale, od un suo delegato, ovvero un rappresentante della Societa' concessionaria della Azienda demaniale».
Testo in vigore dal 14 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
