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[1]Il Ministro per le finanze e' autorizzato a consentire la continuazione dell'esercizio dell'Azienda, in favore della attuale concessionaria Societa' anonima Terme di Acqui, ed a stipulare, a tal fine, con la stessa e con il comune di Acqui apposita convenzione, sentito il Consiglio di Stato, nonche' a concretare gli accordi che saranno ritenuti Opportuni con le Amministrazioni interessate anche per quanto concerne l'efficiente esercizio dei beni del compendio termale attualmente gia' in proprieta' del Demanio dello Stato.
[2]La durata della concessione dell'esercizio; le condizioni, le modalita' circa l'esercizio stesso; l'uso dei beni del compendio e la presentazione del bilancio; le norme per la esecuzione della vigilanza governativa; gli elementi concernenti la costituzione della societa', i suoi organi, il capitale, le responsabilita'; e quanto sara' ritenuto necessarie dal Ministro per le finanze per integrare e perfezionare con la Societa' la sistemazione finanziaria delle proprieta' e delle opere trasferite al Demanio, nonche', per assicurare efficienza alla utilizzazione del compendio, saranno stabiliti nella convenzione di cui al primo comma.
Testo in vigore dal 14 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
