Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 giugno 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Tutti i beni immobili costituenti il complesso comunale termale di Acqui, appartenenti al comune di Acqui, compresi le sorgenti termali ed i diritti minerari, gli immobili per destinazione e per l'oggetto a cui si riferiscono, nonche' le cose mobili comprese o incorporate in detti beni immobili o al servizio di questi, sono attribuiti in libera proprieta' al Demanio dello Stato.
[2]Tali beni sono indicati nella parte A allegata alla planimetria.
[3]Tutti i cennati beni, nonche' quelli che saranno trasferiti al Regio demanio per effetto della presente legge, nel loro stato di fatto e di diritto, ed oltre quelli che saranno in seguito destinati dal Regio demanio all'incremento ed al miglioramento dell'esercizio termale, formeranno l'Azienda patrimoniale del Demanio dello Stato « Regie terme di Acqui », avente propria contabilita' e proprio bilancio.
Testo in vigore dal 14 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
