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Gli alloggi popolari costruiti con i contributi di cui al precedente articolo 1 devono essere assegnati con diritto di prelazione, alle famiglie aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare, purche' risedenti, da non meno di un anno dalla data della presente legge, nei mandamenti e nelle zone da risanare e che devono essere trasferite per consentire l'attuazione dei piani di risanamento delle zone e dei mandamenti medesimi. Gli alloggi suddetti dovranno essere costruiti sulle aree che saranno indicate dal Consiglio comunale. Le famiglie interessate dovranno precisare se aspirano alla assegnazione dei suddetti alloggi in locazione o con patto di futura vendita.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1962 al 17 febbraio 1970

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