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Ai fini indicati dal precedente articolo 2, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune di Palermo mutui per un ammontare complessivo di lire 5 miliardi. I mutui predetti sono garantiti dallo Stato; la garanzia sara' prestata per ogni mutuo con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno; in pendenza della emanazione dei singoli decreti, la garanzia sara' temporaneamente assunta dalla Cassa per il Mezzogiorno. L'Amministrazione comunale di Palermo deleghera' irrevocabilmente per ogni singolo mutuo la Cassa per il Mezzogiorno a riscuotere le somme che saranno somministrate dall'Istituto finanziatore.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1962 al 22 dicembre 2008

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