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[1]I crediti accertati e liquidati in via amministrativa dal Ministro, o da un suo delegato, saranno riscossi con la procedura vigente per la riscossione delle imposte dirette, compreso l'onere del non riscosso per riscosso a carico dell'esattore e del ricevitore, e compresi gli aggi e le multe a carico dei debitori.
[2]Entro quarantacinque giorni dalla notifica dell'accertamento amministrativo e' ammesso ricorso in via giurisdizionale al Ministero delle finanze nelle forme e con gli effetti stabiliti per la risoluzione delle controversie relative alla liquidazione dei beni ex nemici dai Regi decreti-legge 15 ottobre 1925, n. 1921, 9 novembre 1926, n. 1881, e 12 agosto 1927, n. 1547.
[3]Il ricorso al Ministro non sospende gli atti esecutivi, salvo che il Ministro ne disponga la sospensione.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 7 giugno 1928 - Anno VI
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]VOLPI - ROCCO.
[8]Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Testo in vigore dal 27 giugno 1928 al 16 dicembre 2009
