Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1928 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I crediti germanici denunciati all'Ufficio di verifica e compensazione a norma dell'art. 296 del Trattato di Versaglia, che furono regolati con accreditamenti globali a' forfait fatti dall'Ufficio italiano a favore dell'Ufficio germanico, sono riscossi per proprio conto dallo Stato italiano, intendendosi a questo trasferiti tutti i diritti pertinenti ai creditori originari ed allo Stato germanico, in base alle leggi ed ai trattati.

[2]La riscossione compete al Ministro per le finanze, al quale, con facolta' di delega, e' conferito ogni piu' ampio potere di disporre dei crediti predetti.

Testo in vigore dal 27 giugno 1928 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-06-07;1328~art1 · fonte del testo

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