Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1908 al 5 dicembre 1909. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento del genio civile approvato col R. decreto del 3 settembre 1906, n. 522, sono estese, in quanto applicabili, al R. corpo delle miniere.
Testo in vigore dal 22 luglio 1908 al 5 dicembre 1909
