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[1]In occasione dell'attuazione della presente legge potranno essere inscritti nel ruolo del personale aggiunto del genio civile:
- a)gli aiuti provvisori attualmente in servizio, gia' aiutanti del genio civile, collocati a riposo in applicazione della legge 22 agosto 1895, n. 547;
- b)gli attuali impiegati provvisori che gia' prestarono servizio alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici prima della promulgazione della legge 11 giugno 1897, n. 182, purche' la durata del loro servizio ammonti complessivamente a non meno di quattro anni al 1° luglio 1908;
- c)gli attuali impiegati provvisori assunti in servizio in base al concorso per titoli di cui all'art. 5 della legge 28 dicembre 1902, n. 547.
[2]L'assegnazione dei detti impiegati nelle varie categorie del ruolo transitorio sara' fatta tenendo conto dei titoli, delle funzioni esercitate e delle attitudini dimostrate, su conforme parere del Comitato del personale del genio civile.
[3]I funzionari di cui alla lettera a) saranno inscritti nel ruolo con stipendio corrispondente al massimo della categoria alla quale verranno assegnati, dedotto l'importo della pensione della quale fruiscono.
[4]Gli altri saranno inscritti nel ruolo con stipendio pari all'assegno di cui godono attualmente, ovvero con lo stipendio minimo della categoria cui sono assegnati, qualora l'assegno di cui fruiscono sia ad esso inferiore.
Testo in vigore dal 23 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
