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[1]Gli impiegati provvisori del genio civile, dopo non meno sei anni di effettivo servizio, computato anche quello prestato precedentemente alla pubblicazione della presente legge, possono essere inscritti nel ruolo del personale aggiunto del R. corpo del genio civile, purche' ne siano giudicati meritevoli dal Comitato del personale.

[2]Nell'assegnazione alle varie categorie e' tenuto conto dei titoli, del servizio prestato, delle attitudini dimostrate.

[3]Detti impiegati sono inclusi nel ruolo con lo stipendio minimo della categoria nella quale vengono inscritti.

[4]Il numero dei posti assegnati agli impiegati provvisori nel ruolo del personale aggiunto e' stabilito ogni anno per decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro.

Testo in vigore dal 23 luglio 1908 al 31 ottobre 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-07-09;403~art7 · fonte del testo

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